Lo Statuto Fildis
STATUTO FILDIS
COSTITUZIONE - SCOPI - SEDE
Art. 1 - Si è costituita in Roma, nell'anno 1922 la Federazione Italiana Laureate e Diplomate di Istituti Superiori. La Federazione riunisce donne laureate italiane e straniere residenti in Italia, e donne diplomate in Istituti Superiori di grado universitario, al di sopra di ogni questione di RAZZA - LINGUA - RELIGIONE e OPINIONI POLITICHE. Essa ha per scopo:
- a) promuovere la cooperazione tra le donne laureate di tutto il mondo;
- b) incoraggiare le socie nei loro studi, tutelare e valorizzare la loro attività professionale, interessarle ai problemi sociali e in particolare a quelli riguardanti la promozione culturale.
- c) collaborare con altre organizzazioni femminili nazionali nello studio dei problemi sociali operando per la loro soluzione
La FILDIS ha sede nella città in cui risiede la Presidente Nazionale. La Federazioni non ha fini di lucro.
MEMBRI
Art. 2 - I membri della FILDIS sono:
1a) Ordinari, con diritto di voto, coloro che hanno conseguito una laurea in Italia o in altro Paese che dia diritto di iscrizione all'Associazione universitaria di Paesi federati, o un diploma di Istituto Superiore di grado universitario;
1b) Ordinari, Corrispondenti, con diritto di voto, coloro che in mancanza di una Sezione nella propria città si iscrivono direttamente al Consiglio Centrale;
2) Studenti, le iscritte al terzo anno di una Facoltà universitaria;
3) Onorari, donne particolarmente benemerite nel campo della cultura, scelte dalle Presidenti di ciascuna Sezione;
4) Aderenti, donne non laureate e uomini che condividono gli scopi e i fini della Federazione (non possono superare il 10% delle socie della Sezione, non hanno diritto al voto nè possono essere eletti alle cariche sociali, non sono tenuti al pagamento delle quote);
5) Associazioni Aderenti, associazioni nazionali di laureate con diritto di voto e versamento di una quota annuale;
6) Associazioni Simpatizzanti, associazioni nazionali di laureate o non senza diritto di voto e senza obbligo di pagamento della quota.
SEZIONI LOCALI
Art. 3 - La FILDIS si articola in Sezioni comunali, provinciali e regionali. Per costituire una Sezione sono necessarie almeno dieci socie ordinarie. Se manca la sezione provinciale, le socie possono iscriversi direttamente al Consiglio Centrale come socie corrispondenti.
Art. 4 - Le Sezioni possono formare gruppi regionali per trattare problemi particolari della Regione alla quale appartengono.
Art. 5 - Qualunque attività o pubblicazione di socie, fatta in nome della FILDIS, dovrà essere approvata preventivamente dal consiglio della Sezione cui la socia appartiene.
Art. 6 - Il Consiglio Federale potrà autorizzare la costituzione di nuove sezioni o il loro scioglimento.
Art. 7 - Organi di Sezione sono l'Assemblea e il Consiglio. Il Consiglio, eletto secondo le norme
dell’ art. 19, resta in carica tre anni ed è rieleggibile solo per il triennio successivo. All'inizio dell'anno sociale stabilirà la quota annuale da pagare da parte di ciascuna socia, e ratificherà quale parte di essa dovrà essere versata alla Tesoreria Nazionale entro il 31 Gennaio successivo insieme al programma dell'attività della Sezione. Un consuntivo di tale attività deve essere presentato al Consiglio Federale. Le Sezioni saranno rappresentate al Consiglio Federale dalla Presidente o da una o più delegate con diritto di un voto per ogni dieci socie iscritte.
Art. 8 - Le Associazioni Aderenti partecipano al Consiglio Federale con una delegata con diritto di voto e all'Assemblea Generale con un numero di delegate determinate dalla quota versata al Consiglio Centrale secondo una proporzionalità stabilita di volta in volta.
ORGANI NAZIONALI
Art. 9 - Gli Organi Nazionali sono:
- a) Il Consiglio Centrale (C.C.);
- b) Il Consiglio Federale (C.F.)
- c) l'Assemblea Generale (A.G.);
- d) il Collegio dei Probiviri;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti.
Art. 10 - Il Consiglio Centrale è l'organo esecutivo, e si compone dei seguenti membri: Presidente, tre Vice-Presidenti, Coordinatrice delle Relazioni Internazionali (C.R.I.), Coordinatrice delle Relazioni Europee (C.R.E.), Segreteria Nazionale, Tesoriera Nazionale. Il Consiglio Centrale dura in carica tre anni e viene eletto seconde le norme dell'art. 18.
Art. 11 - Il Consiglio Centrale si mantiene in relazione costante con le sezioni coordinandone il lavoro; dà corso alle deliberazioni prese dall'Assemblea; nomina, su proposta delle sezioni, le delegate alle assemblee delle associazioni a cui la FILDIS aderisce e le rappresentanti della FILDIS in commissioni, presso pubblici poteri, enti e altre associazioni.
Art. 12 - La Presidente del Consiglio Centrale convoca le Assemblee Generali, i Consigli Federali e le sedute del Consiglio Centrale, firma i verbali. Le Vice-Presidenti assistono la Presidente in ogni attività a cui siano delegate e la sostituiscono in caso di dimissioni, assenza o inabilità. La C.R.I. rappresenta di diritto la Federazione Nazionale al Consiglio delle associazioni a cui la FILDIS aderisce e si tiene in rapporto costante con queste associazioni o federazioni. Ha la responsabilità di sviluppare l'interesse per le relazioni internazionali e di collaborare con le altre associazioni o federazioni nazionali. La C.R..E. svolge analogo ufficio presso la UWE (University Women of Europe) e ogni altro Ente o Associazioni europei. La Segretaria Nazionale redige i verbali e provvede alla corrispondenza e al tesseramento di tutte le socie. La Tesoriera Nazionale tiene la contabilità, riscuote gli introiti, provvede alle spese approvate. I Probiviri sono designati dal Consiglio Centrale e ratificati dal Consiglio Federale. La carica è incompatibile con qualsiasi altra carica in seno alla Federazione.
CONSIGLIO FEDERALE
Art. 13 - La FILDIS si riunisce in Consiglio Federale almeno una volta all'anno per convocazione del Consiglio Centrale ed in via straordinaria, per iniziativa del Consiglio Centrale o su proposta della maggioranza delle sezioni. Ne fanno parte con diritto di voto i membri dell'esecutivo, le presidenti o le delegate delle sezioni e delle associazioni aderenti, le presidenti e delegate delle commissioni nazionali permanenti. Le past-presidenti sono membri onorari a vita del Consiglio Federale con diritto di parola ma senza diritto di voto. Le past-presidenti delle Sezioni locali godono del medesimo diritto nell'ambito del Consiglio della Sezione.
Art. 14 - Il Consiglio Federale discute e delibera su tutte le questioni specificate negli articoli del presente Statuto e su quelle di interesse generale proposte al Consiglio Centrale dalle Sezioni, associazioni o commissioni almeno un mese prima della data di convocazione. Il Consiglio Federale delibera in presenza della maggioranza dei suoi membri e con la maggioranza dei voti.
ASSEMBLEA GENERALE
Art. 15 - L'Assemblea Generale ordinaria delle socie si riunisce ogni tre anni; è convocata dal Consiglio Centrale mediante comunicazione scritta alle presidenti di sezione, alle associazioni aderenti, alle associazioni simpatizzanti ed alle socie corrispondenti, almeno trenta giorni prima della seduta con indicazione del giorno, luogo, ora della riunione e Ordine del Giorno. L'Assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio Centrale quando lo giudichi opportuno o ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo delle associate ai sensi dell’art. 20 del Codice Civile. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza (in proprio o in delega) di almeno la metà più uno delle associate in prima convocazione, e con qualunque numero di intervenute in seconda convocazione. Sono ammesse le deleghe nella misura di non più di una per socia. I membri del Consiglio Centrale non possono avere deleghe. Presiede l'Assemblea la Presidente in carica, che dovrà constatare la regolarità delle deleghe scritte ed in genere il diritto d'intervento all'Assemblea.
Art. 16 - L'Assemblea delibera a maggioranza di voti:
- a) sul rendiconto e sul bilancio consuntivo del Consiglio Centrale; b) sull'ammontare della quota da inviare alla Tesoriera Nazionale; c) sul programma di lavoro del triennio successivo, per il quale le proposte dovranno essere inviate dalle sezioni un mese prima al Consiglio Centrale ed iscritte all'Ordine del Giorno; d) sulla ratifica dei membri eletti componenti il Consiglio Centrale; e) sulle modifiche dello Statuto.
Dei deliberati dell'Assemblea si redige processo verbale firmato dalla Presidente e dalla Segretaria, copia del quale sarà inviato agli altri membri del Consiglio Centrale, alle Presidenti di Sezione, alle Delegate delle Associazioni, alle Socie Corrispondenti.
Art. 17 - I Revisori dei Conti, in numero di tre, due effettivi ed uno supplente, sono nominati dall'Assemblea Generale e durano in carica tre anni; non sono rieleggibili.
ELEZIONI
Art. 18 - Il C.C. viene eletto con voto segreto dalle socie aventi diritto tra i nominativi di una lista formata dalle candidate segnalate dalle varie sezioni (una ogni 10 iscritte) presentate durante un'assemblea indicando le cariche per cui vengono proposte. Le modalità per le votazioni sono stabilite dal Regolamento. Nessun membro del C.C. può esercitare più di due mandati consecutivi se non per accedere alla Presidenza.
Art. 19 - Per l'elezione del Consiglio delle sezioni, l'Assemblea di sezione compilerà una lista di candidate tra le quali saranno votate le componenti del Consiglio, le quali potranno essere tre o cinque a seconda del numero delle socie. Il Consiglio elegge tra le sue componenti la Presidente, la Segretaria e la Tesoriera nel primo caso, ed eventualmente due Vice-Presidenti nel secondo caso.
Art. 20 - Le sezioni dovranno versare alla Cassa del Consiglio Centrale, per ogni socia regolarmente iscritta: a) un contributo annuo alle spese di amministrazione del Consiglio Centrale; b) contributi straordinari che potranno essere richiesti in occasione di congressi, convegni o manifestazioni che interessino tutta la FILDIS.
Art. 21 - Le socie corrispondenti e le socie aderenti verseranno direttamente i loro contributi alla Cassa del Consiglio Centrale.
Art. 22 - La misura dei contributi dovrà essere fissato tempestivamente dal Consiglio Centrale in rapporto alle variazioni del cambio monetario.
Art. 23 - L'anno sociale decorre dal giorno 1 Gennaio. Il pagamento dei contributi dovrà farsi entro il 31 Dicembre precedente.
MODIFICHE DI STATUTO
Art. 24 - Eventuali modifiche al presente Statuto, su proposta del Consiglio Federale, dovranno essere ratificate dall'Assemblea Generale. Per l'approvazione sono necessari i due terzi dei voti.
COMMISSIONI
Art. 25 - Sono istituite:
- a) la Commissione permanente per le relazioni Internazionali, di cui è Presidente dè jurè la C.R.I.; della Commissione fanno parte la Presidente del Consiglio Centrale ed altri membri scelti dalla presidente della commissione con l'approvazione del Consiglio Centrale; la Commissione ha il compito di mantenersi in constante rapporto con le altre federazioni, svolgendo l'attività in armonia con il regolamento Internazionale;
- b) la Commissione permanente per l'assegnazione delle borse di studio, di cui è Presidente de jurè la Presidente Nazionale; della Commissione fanno parte la C.R.I. ed altri membri scelti dalla Presidente della Commissione anche fra persone estranee alla Federazione con l'approvazione del Consiglio Centrale.
- c) altre Commissioni permanenti o temporanee saranno nominate dal Consiglio Centrale per lo studio di particolari questioni, a tali Commissioni potranno anche essere chiamate persone estranee alla Federazione.
CONTROVERSIE
Art. 26 - Le eventuali controversie sociali tra associate e fra queste e la federazione ed i suoi organi saranno sottoposte alla competenza del Collegio dei Probiviri al quale è demandata ogni questione relativa ai rapporti tra soci, refluente sull’assetto e le finalità sociali. Allo stesso Collegio è demandato l’esame dei reclami dei soci nei confronti degli atti delle istituzioni sociali e ogni altra questione specificamente prevista dallo Statuto o dal Regolamento. Se sulle questioni insorte sia chiamato ad esprimersi il Consiglio Federale o l’Assemblea Generale, il Collegio dei Probiviri accompagnerà il reclamo con una relazione (parere non vincolante)
SCIOGLIMENTO
Art. 27 - La scioglimento della Federazione è deliberato dall'Assemblea Generale con la maggioranza dei tre quarti delle associate: in caso di scioglimento, il patrimonio rimanente sarà usato per borse di studio o altre attività sociali in accordo con gli scopi della F.I.L.D.I.S.